PERCHE' INVESTIRE NEL BIOMETANO
I nostri impianti sono progettati per massimizzare i ricavi del prodotto primario (il biometano) e dei sottoprodotti derivati dalla biodigestione anaerobica, principalmente CO2 e compost e grazie al nostro know-how, anche per rispettare l’ambiente. Consideriamo importante concludere il ciclo dei rifiuti interamente in impianto con il recupero produttivo anche dell’intera anidride carbonica di derivazione: una prospettiva vantaggiosa economicamente ed eticamente.
Investire nel biometano, anche in seguito alle normative incentivanti previste nel decreto del 3 marzo 2018, significa un rientro veloce dei costi sostenuti ed una resa economica importante e costante per molti anni, anche per questo i nostri progetti, preceduti da analisi di fattibilità approfondite, si rendono affidabili anche in prospettiva di bancabilità degli stessi.
Un importante riferimento per quanto riguarda le garanzie di redditività è dato dal valore dei certificati di immissione in consumo previsti
VALORE DEI CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO (CIC)
I CIC si considerano valutabili in Single counting e Double counting, il calcolo viene effettuato considerando la tipologia di prodotto utilizzato per ottenere il biometano.
In particolare, il D.L. cita:
“ il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC è determinato sulla base del biometano prodotto tenendo conto delle materie prime in ingresso a tutti gli impianti di produzione di biogas collegati al dispositivo di depurazione e raffinazione con modalità stabilite dal GSE nelle procedure operative. (D.L 2 MARZO 2018) La maggiorazione di cui all’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuta al biometano prodotto da materie di cui alle parti A e B dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche…..” attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro. c)”
“10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato. L’immissione in consumo di biocarburanti di cui all’articolo 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n.28 e successive modifiche e integrazioni, e di carburanti e biocarburanti prodotti da materie prime di cui all’allegato 3 dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse.
RICAVI BIOMETANO (VENDITA / CIC)
Incentivo x Sm³ CH4 = € 375 / CIC
single counting ~ 30 cent/€
double counting ~ 60 cent/€
ricavo da immissione in rete (1 Sm3 CH4 = 34 MJoul ~ 20 cent/€
Totale CIC + vendita single counting ~ 50 cent/€
Totale CIC + vendita double counting ~ 80 cent/€
Va considerato che i CIC sono previsti anche per i biocarburanti avanzati, ciò in considerazione della produzione di biocombustibile da microalghe.
Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati. (estratto dal testo del d.l- 2 marzo2018)
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Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
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Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
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Rifiuto organico come definito all'articolo183, comma 1 lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
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Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
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Paglia.
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Concime animale e fanghi di depurazione.
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Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
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Pece di tallolio.
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Glicerina grezza.
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Bagasse.
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Vinacce e fecce di vino.
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Gusci.
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Pule.
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Tutoli ripuliti dei semi di mais.
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Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
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Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).
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Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
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Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.
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Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a).
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Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a).
Parte B. Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati.
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Olio da cucina usato.
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Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.